STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“LE FAMIGLIE DELLA VISITAZIONE”

Art. 1 (Costituzione e fine)

È costituita, con la denominazione di “LE FAMIGLIE DELLA VISITAZIONE”, un’Associazione di fedeli che si propongono di vivere in piena fedeltà alle esigenze del Battesimo e nella comunione con il Vescovo diocesano, lasciandosi prevenire dalla grazia dello Spirito Santo ad accogliere il dono della comunione con Cristo e fra i membri della comunità, nell’impegno incessante della conversione dei costumi, nel silenzio interiore ed esteriore, nella preghiera personale e comunitaria, e nel lavoro compiuto con zelo religioso

Art. 2 (Regola)

I membri dell’Associazione ispirano la loro vita alla “Piccola Regola” della “Piccola Famiglia dell’Annunziata”.

Art. 3 (Membri)

L’Associazione accoglie membri che seguono la via della castità per il Regno e membri che vivono nel Sacramento del Matrimonio.

A seconda del grado di definitività del loro impegno i membri dell’Associazione si distinguono in Non-professi e Professi. I Non-professi sono coloro che tendono ad assumere con la Famiglia un impegno definitivo.

Tutti i membri dell’Associazione assumono l’impegno definitivo con la pronunzia dei quattro voti privati di castità, povertà, obbedienza e stabilità così come essi sono determinati dalla “Piccola Regola”.

Per i celibi il voto di castità comporta l’obbligo della perfetta continenza nel celibato; il voto di povertà comporta l’obbligo di mettere i proventi del proprio lavoro a disposizione del Responsabile della casa, che provvederà a garantire a ciascun membro di essa il necessario per il vitto, il vestito, l’abitazione e le altre necessità personali, in uno stile di sobrietà evangelica; il voto di obbedienza comporta la sottomissione della propria volontà a quella dei responsabili dell’Associazione, nella ricerca comune della volontà di Dio.

Per i coniugati il voto di castità comporta l’impegno della piena valorizzazione del sacramento nuziale, nella fedele osservanza della morale coniugale cattolica; il voto di povertà comporta l’impegno di uno stile sobrio nell’impostazione della propria vita famigliare, continuamente verificato con il proprio coniuge e con i responsabili dell’Associazione, il voto di obbedienza comporta la sottomissione della propria volontà a quella dell’altro coniuge e dei responsabili dell’Associazione nella ricerca comune della volontà di Dio.

Per tutti il voto di stabilità comporta l’impegno a rimanere nell’Associazione con la certezza che Dio è fedele e che la sua misericordia dura sempre.

Art. 4 (Struttura)

L’Associazione si compone di due rami, uno maschile e uno femminile, distinti e insieme saldamente uniti, costituenti un’unica famiglia o comunità, ed è articolata in case e nuclei.

Ogni casa è, salvo situazioni eccezionali che esigano diversamente, costituita da alcuni fratelli o da alcune sorelle celibi, che vivono in comunità; oppure da una famiglia.

Tutti i membri, laici ed ordinati, sono su un piano di piena parità anche per quanto riguarda l’attribuzione delle responsabilità direttive di ogni ramo, salvo ovviamente ciò che è proprio dell’ordine sacro.

Art. 5 (Organi)

Gli organi dell’Associazione sono:

* l’Assemblea generale
* l’Assemblea di ramo
* i Superiori di ramo che chiameremo il Fratello maggiore e la Sorella maggiore

Art 6 (Assemblea generale)

L’Assemblea generale è composta da tutti i membri dell’Associazione a impegno definitivo e perpetuo

Spettano all’Assemblea generale le decisioni più importanti riguardanti la vita dell’Associazione stessa. L’Assemblea generale ha la funzione di deliberare mediante voto segreto a maggioranza semplice, salvo diversa disposizione dello Statuto, riguardo a:

* la professione dei membri ad impegno definitivo
* la costituzione, modifica o soppressione dei nuclei su proposta del Fratello o della Sorella maggiore
* l’elezione del Fratello maggiore, della Sorella maggiore e del Presidente dell’Associazione
* le modifiche allo Statuto
* la richiesta all’Arcivescovo per il conferimento degli ordini sacri ad un membro dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno.

L’Assemblea deve essere convocata e consultata anche a distanza in quella parte dei suoi membri che siano in altre sedi.

Art.7 (Presidente)

Il Presidente è scelto dall’Assemblea generale preferibilmente tra il Fratello e la Sorella maggiore a maggioranza semplice.

Il suo incarico ha la durata di tre anni, e può essere riconfermato.

E’ compito del Presidente custodire l’unità di indirizzo nella vita dell’Associazione, e rappresentare legalmente la stessa nei confronti di terzi e dell’Autorità Ecclesiastica.

Art. 8 (Fratello e Sorella maggiore)

Il Fratello e la Sorella maggiore sono eletti dall’Assemblea generale a maggioranza dei due terzi dei votanti. Dopo due votazioni andate a vuoto basterà la maggioranza assoluta dei votanti.

Il suo compito, data la struttura familiare della comunità, è per sua natura, non soggetto a scadenze. Ogni elezione, se è per la prima volta, viene compiuta per soli quattro anni.

E’ compito del Fratello e della Sorella maggiore governare paternamente o maternamente il ramo rispettivo mantenendo opportuni rapporti tra loro.

A lui spetta pure la nomina dei Responsabili di nucleo e dei Responsabili delle case dei membri celibi del proprio ramo.

Il Fratello e la Sorella maggiore di ramo avranno cura di procedere in tutto con spirito di concordia e reciproca collaborazione, estendendo ciascuno la propria attenzione e la propria preoccupazione spirituale, in modi discreti e opportuni, anche nei confronti dell’altro ramo.

A ciascuno di essi spetta pure nominare un vice che in modo continuativo lo coadiuvi oppure lo sostituisca.

In caso di malattia invalidante, o di altra causa che si rivelasse gravemente pregiudizievole per lo svolgimento delle funzioni di Fratello o di Sorella maggiore, l’altro convocherà l’Assemblea generale e, se avuto il mandato da essa, presenterà la cosa all’Arcivescovo di Bologna, il quale, esperite eventuali consultazioni, potrà prendere le opportune decisioni, non esclusa la deposizione del Fratello o della Sorella maggiore stessa.

Art. 9 (Responsabili di casa e di nucleo)

Il Responsabile di ogni casa e il Responsabile di ogni nucleo sono nominati dal Fratello e dalla Sorella maggiore del rispettivo ramo ad eccezione della casa di coniugati che è regolata dalle esigenze proprie del vincolo matrimoniale.

La loro funzione non ha né durata né scadenza fissa. Dove non ostino gravi motivi, conviene però favorire l’avvicendamento in queste funzioni.

E’ compito del Responsabile della casa dirigere la vita comune all’interno della casa stessa, in modo che essa si svolga nella fedeltà alla Regola e allo spirito dell’Associazione.

Il Responsabile di nucleo promuove periodici contatti con i Responsabili delle case che compongono il nucleo stesso, per favorire la comunione fraterna tra i membri delle case.

Art. 10 (Assemblee di ramo e di nucleo)

Per approfondire i vincoli di fraternità saranno convocate dai rispettivi Superiori e Responsabili Assemblee di ramo e di nucleo.

L’Assemblea di ramo comprende tutti i membri, professi e non professi, del ramo o, a discrezione del Fratello e della Sorella maggiore, i soli membri professi.

L’Assemblea di nucleo è composta da tutti i membri professi e non professi del nucleo. E’ convocata dal Responsabile del nucleo ed è in modo ancor più diretto ed abituale l’organo in cui si esprime la collegialità familiare.

Art. 11 (Adesione)

Chi vuole entrare nell’Associazione deve farne richiesta scritta al Fratello o alla Sorella maggiore.

Questi, dopo aver approfondito la conoscenza dell’aspirante e verificato le motivazioni della sua richiesta, dispone l’ammissione dell’aspirante dopo averla comunicata a tutti i membri dell’Associazione attraverso i suoi organi. Solo in caso di gravi obiezioni si deve procedere alla votazione dell’Assemblea generale.

Il periodo di formazione iniziale durerà cinque anni, e avverrà soprattutto tramite la partecipazione alla vita comune nella casa designata dal Fratello o dalla Sorella maggiore.

Altri momenti e modalità particolari di formazione saranno decisi in singoli casi dal Fratello o dalla Sorella maggiore.

Durante tale periodo i non professi esprimeranno il loro impegno leggendo “ la Piccola Regola ” davanti alla Comunità. Modi e tempi di tale lettura sono lasciati alla discrezione del Fratello o della Sorella maggiore. Trascorsi almeno cinque anni dalla sua prima ammissione nell’Associazione il non professo può essere ammesso all’impegno definitivo.

L’ammissione all’impegno definitivo è proposta dal Fratello o dalla Sorella maggiore quando la giudica matura. Per questa ammissione è necessario il voto positivo a scrutinio segreto della maggioranza assoluta dei membri ad impegno definitivo dell’Associazione.

La richiesta scritta va ripresentata dopo cinque anni dal momento della prima adesione. Nel caso in cui si presentino ostacoli o incertezze in ordine all’assunzione dell’impegno definitivo, si stabilirà un altro tempo di formazione.

Per l’adesione di una coppia di coniugi è necessaria la richiesta scritta di entrambi, indirizzata al Fratello e alla Sorella maggiore di ramo. Gli sposi cristiani possono aderire all’Associazione solo insieme, in pieno accordo e contemporaneamente, salvo diversa disposizione del Fratello e della Sorella maggiore. Essi sono membri secondo i vari stadi e con i poteri descritti negli articoli precedenti, compreso l’ultimo stadio, quello dell’impegno definitivo a cui tutti devono tendere.

La richiesta scritta va ripresentata dopo cinque anni dal momento della prima adesione. Nel caso in cui si presentino ostacoli o incertezze in ordine all’assunzione dell’impegno definitivo, si stabilirà un altro tempo di formazione.

La loro formazione avverrà attraverso la partecipazione alla vita liturgica e ad altri momenti formativi di una casa o di un nucleo vicino alla loro abitazione scelto di comune accordo dal Fratello e dalla Sorella maggiore.

Per l’adesione di un presbitero o di un diacono è necessario il consenso scritto dell’Arcivescovo di Bologna e del Vescovo della Diocesi in cui il candidato è incardinato.

Art. 12 (Recesso)

Dopo l’emissione dei voti, il membro che provasse gravi difficoltà a proseguire nell’appartenenza all’Associazione, dopo aver lungamente ponderato la cosa davanti a Dio nella preghiera, potrà chiedere al Presidente di essere autorizzato a lasciare l’Associazione. Il Presidente, dopo aver esaminato il caso insieme all’altro Superiore di ramo e al Responsabile della casa a cui il membro appartiene, sottoporrà la richiesta all’ Arcivescovo di Bologna, al quale spetta la decisione definitiva e l’eventuale dispensa dai voti.

Il recesso di un coniuge comporta l’uscita dall’Associazione anche dell’altro coniuge, salvo diversa disposizione del Fratello e della Sorella maggiore.

Durante il periodo di formazione iniziale, il candidato può liberamente lasciare l’Associazione, tramite dichiarazione scritta indirizzata al Fratello o alla Sorella maggiore; o essere dimesso per decisione del Presidente, sentito il Superiore dell’altro ramo e il Responsabile della casa a cui il candidato era stato assegnato.

Art. 13 (Esclusione autoritativa)

Per l’esclusione autoritativa dall’Associazione di un membro che abbia emesso i voti, si applicheranno, in modo analogico, i canoni 694, 695 e 696 del vigente Codice di Diritto Canonico.

I compiti che in tali canoni spettano al Superiore Maggiore e al suo Consiglio, saranno di competenza rispettivamente del Presidente e di un consiglio composto dal Superiore dell’altro ramo e dal Responsabile della casa a cui il membro appartiene.

Per i coniugati sarà, inoltre, motivo di esclusione autoritativa l’abbandono dell’altro coniuge o il ricorso al divorzio civile.

L’esclusione autoritativa di un coniuge comporta l’uscita dall’Associazione anche dell’altro coniuge, tranne il caso di separazione o divorzio subiti.

Sia nel caso di recesso che in quello di esclusione autoritativa si applicherà in modo analogico il can. 702.

Art. 14 (Amministrazione)

L’amministrazione dei proventi del lavoro dei membri di una casa spetta al Responsabile della casa stessa. Essa sia condotta in conformità allo spirito di povertà secondo le indicazioni della “Piccola Regola”.

Le singole case contribuiranno, in una misura concordata con il Fratello e la Sorella maggiore, alle necessità delle altre case e dell’intera Associazione.

Art. 15 (Approvazione e modifiche dello Statuto)

Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte dell’Arcivescovo di Bologna.

Eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea generale con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, e diventeranno efficaci solo in seguito all’approvazione da parte dell’Arcivescovo di Bologna.

Lo stesso Arcivescovo potrà disporre modifiche di sua iniziativa, sentita l’Assemblea generale.

Art. 16 (Norme transitorie e finali)

All’atto dell’approvazione del presente Statuto da parte dell’Arcivescovo gli attuali Fratello e Sorella maggiore decadranno e si aprirà la procedura per la loro designazione.

Bologna, 6 gennaio 2003.